L’Unione europea ha emanato una direttiva che esige il possesso di un apposito
certificato
di capacità per le autiste e gli autisti che trasportano persone o merci a titolo
professionale. Il 1 gennaio 2009 il Consiglio federale ha deciso di attuare questa
direttiva
anche in Svizzera per equiparare i requisiti per i/le conducenti svizzeri a quelli dei
loro
colleghi nell’UE. A questo scopo è stato emanato un’ordinanza sull’ammissione dei
conducenti
di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada, ossia l’ordinanza
sull’ammissione
degli autisti (OAut).
Validità:
Il certificato di capacità ha una validità di 5 anni. È possibile richiedere un nuovo
certificato di capacità unicamente se si sono frequentate in totale almeno 5 giornate di
formazione periodica nell’arco dei 5 anni prima dello scadere del periodo di validità.
Se il
certificato di capacità è scaduto, i trasporti di merci o persone non possono più essere
effettuati – ad eccezione delle corse menzionate nell’art. 3 OAut.
La formazione periodica di 35 ore in cinque anni suddivisa in 5 differenti giornate
della
durata di 7 ore è obbligatoria per tutte le persone in possesso di un certificato di
capacità professionale.
L’Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC obbliga una volta ottenuta l’abilitazione a maestro conducente della categoria B, a seguire, entro cinque anni minimo cinque giornate di sette ore, corsi di perfezionamento professionale nelle seguenti materie:
Inoltre i titolari di abilitazioni a maestro conducente delle categorie A e C devono inoltre seguire, per ogni categoria, corsi di perfezionamento professionale specifici della durata di almeno due giornate di sette ore.